Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Sezione IV ha riconosciuto anch’Esso un principio di straordinaria importanza per il personale militare: la sospensione dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale non può comportare ulteriori penalizzazioni oltre a quelle espressamente previste dalla legge, dichiarando quindi illegittima la detrazione dell’anzianità di servizio e di grado.
Si tratta di un risultato rilevante, ottenuto grazie all’azione sindacale del SIULM Aeronautica e reso possibile anche dalla magistrale, rigorosa e determinante attività difensiva dell’avvocato Giulia Liliana Monte, che ha sostenuto con competenza tecnica e visione giuridica le ragioni dei militari ricorrenti.
Il TAR Veneto ha chiarito che l’art. 4-ter del D.L. 44/2021, come modificato dal D.L. 172/2021, è una norma speciale e di stretta interpretazione.
Quindi, ogni ulteriore conseguenza, come la decurtazione dell’anzianità di servizio o di grado, degli scatti, delle licenze o di altri effetti permanenti è priva di base normativa e pertanto illegittima.
Il Tribunale ha accertato il diritto dei militari a non subire conseguenze ulteriori, sancendo di fatto la cancellazione della detrazione di anzianità.
Questo esito non è casuale, ma è il frutto di un lavoro sinergico tra il SIULM Aeronautica e la difesa legale, condotta dall’avvocato Giulia Liliana Monte, la cui azione è stata decisiva nel far emergere:
• il principio di tassatività delle conseguenze giuridiche;
• il divieto di sanzioni indirette o permanenti non previste dalla legge.
Il SIULM Aeronautica ribadisce che i diritti dei militari vanno tutelati nel rispetto della legge, senza interpretazioni punitive o estensive delle norme emergenziali.
Questa sentenza rappresenta un ulteriore precedente di grande valore e i militari ora potranno chiedere il ripristino della propria anzianità.
Il SIULM continuerà a vigilare e ad agire affinché nessun militare subisca trattamenti non previsti dall’ordinamento.
La divisa ci unisce



