Il Dipartimento Sanitario del SiULM desidera richiamare l'attenzione del personale militare iscritto e non, sulla normativa vigente che disciplina l'istituto dell'Aspettativa per Terapie Salvavita e Gravi Patologie.
Tale strumento è essenziale per garantire al lavoratore in divisa la possibilità di affrontare il percorso di cura necessario senza il rischio di superare il limite massimo di assenza per malattia stabilito dal proprio status giuridico e normativo di riferimento.
Questo diritto rappresenta una fondamentale misura di tutela della salute, non computabile nel normale periodo di comporto per infermità.
1. Caratteristiche e Finalità dell'Aspettativa
L'aspettativa per terapie salvavita e gravi patologie offre i seguenti benefici principali:
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Tutela del Computo: I periodi di assenza per l'effettuazione delle terapie e il successivo recupero non sono computati nel limite massimo di giorni di assenza per malattia previsto per il personale militare.
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Copertura Economica: Il periodo di aspettativa è, ai fini retributivi e previdenziali, equiparato alla malattia e prevede la conservazione del trattamento economico, secondo quanto stabilito dalla specifica normativa di settore.
2. Requisiti per la Concessione
L'accesso a questa speciale aspettativa è subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti, i quali devono essere rigorosamente attestati da idonea e specifica documentazione medica:
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Requisito
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Descrizione
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Patologia Grave
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Il militare deve essere affetto da una patologia grave (il carattere non è necessariamente permanente), con diagnosi certificata.
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Necessità di Terapie
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Le terapie necessarie, definite come "salvavita" (quali ad esempio dialisi, chemioterapia, terapie connesse alla cura dell’AIDS e altre gravi patologie), devono essere la diretta conseguenza della patologia diagnosticata.
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Temporanea Incapacità
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L'effettuazione delle terapie e i loro prevedibili effetti collaterali devono determinare una temporanea e certificata incapacità alla prestazione lavorativa e/o di servizio per il periodo di somministrazione e di recupero.
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3. Procedura e Documentazione Obbligatoria
Per usufruire del beneficio, è imprescindibile che il militare segua scrupolosamente la procedura per l'ottenimento e la presentazione della certificazione medica.
A. Certificazione Medica Specifica
Il dipendente deve procurarsi una certificazione medica specifica che attesti in modo chiaro e inequivocabile:
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La sussistenza e la gravità della patologia diagnosticata.
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L'assoluta necessità di sottoporsi al ciclo di terapie salvavita.
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L'indicazione precisa della durata del trattamento e delle conseguenze cliniche che rendono incompatibile la prestazione lavorativa/di servizio.
B. Autorità Competenti al Rilascio
L'attestazione sulla gravità della patologia e l'applicazione di questa speciale aspettativa deve essere rilasciata da:
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Strutture Sanitarie Pubbliche di Riferimento: Organismi Medico-Legali delle Aziende Sanitarie Locali (ASL).
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Strutture Sanitarie Militari/Accreditate: Strutture sanitarie pubbliche o accreditate, in particolare quelle con competenza medica e/o medico-legale in seno alle Amministrazioni Pubbliche.
ATTENZIONE: Il medico curante/di base può certificare le singole assenze dovute alla somministrazione della terapia e ai relativi effetti collaterali. Tuttavia, l'attestazione formale della gravità della patologia ai fini dell'applicazione dell'istituto dell'aspettativa speciale spetta esclusivamente alle autorità medico-legali competenti sopra indicate.
4. Riferimenti Normativi Principali (Settore Difesa)
Si elencano i principali riferimenti normativi che regolamentano tale diritto per il personale delle Forze Armate:
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Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare - COM) e successive modifiche.
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Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica (Edizione 1990 e successivi aggiornamenti).
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DGPM – circolare sulle Disposizioni in materia di collocamento in aspettativa per motivi sanitari – 17.01.2014.
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In aggiunta si considerano, in quanto compatibili con il comparto, anche i seguenti riferimenti che hanno inquadrato l'istituto: Legge 5 maggio 1976, n. 187; D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 e n. 395; D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 e n. 255; D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 51 e n. 52.
Il SiULM, tramite il suo Dipartimento Sanitario, ribadisce il proprio impegno a informare, assistere e sostenere attivamente i propri iscritti in tutte le procedure necessarie per la piena e incondizionata tutela dei diritti sanitari e previdenziali del lavoratore militare.
SIULM - Sindacato Unitario Lavoratori Militari
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