La recente entrata in vigore della Legge n. 1 del 7 gennaio 2026, che modifica la legge n. 20/1994 in materia di responsabilità amministrativa e controllo della Corte dei Conti, ha introdotto un obbligo di particolare rilevanza per tutto il personale militare che gestisce risorse pubbliche.
La norma prevede che chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche e sia quindi sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti, debba stipulare, prima dell’assunzione dell’incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati all’amministrazione per colpa grave.
Si tratta di una disposizione dal perimetro estremamente ampio, che sta generando forte preoccupazione tra il personale, in particolare tra gli agenti contabili e tutti coloro che operano nel ciclo delle attività di procurement.
La formulazione normativa parrebbe riferirsi infatti ad una platea molto ampia di militari che, a vari livelli, intervengono nella gestione o nel controllo di risorse pubbliche.
Il SIULM ha immediatamente segnalato alle competenti Autorità una serie di problematiche applicative:
- Ambito soggettivo non definito: Non è stato ancora chiarito quali incarichi siano effettivamente soggetti all’obbligo. L’assenza di una delimitazione ufficiale rischia di creare incertezza operativa e blocchi nell’assegnazione degli incarichi;
- Modalità di adempimento: La norma impone la stipula della polizza “prima dell’assunzione dell’incarico”, ma non chiarisce: Chi deve verificare l’adempimento
- se la mancata stipula renda nullo l’incarico,
- se debbano essere inserite clausole specifiche nei decreti di nomina;
- Contenuto minimo della polizza: Non sono indicati:
- Massimali minimi
- Franchigie ammissibili
- Clausole di esclusione
- Durata della copertura Il rischio concreto è che ogni militare debba orientarsi autonomamente sul mercato assicurativo, con costi variabili e potenziali coperture inadeguate.
- Il nodo della polizza a carico dell’Amministrazione
Un ulteriore profilo critico riguarda la possibilità che la polizza possa essere stipulata a carico dell’Amministrazione.
L' art. 3 della L. 244/2007 prevede la nullità delle polizze stipulate da enti pubblici a favore dei propri dipendenti per responsabilità erariale.
Non è stato ancora chiarito se la nuova legge abbia implicitamente superato tale divieto.
In mancanza di un coordinamento normativo espresso, il costo ricadrebbe interamente sul singolo militare, introducendo un onere economico personale per l’esercizio di funzioni istituzionali.
A seguito della nota formale del SIULM del 28 gennaio 2026, l’Aeronautica Militare ha comunicato che, trattandosi di materia a carattere interforze, la questione è stata trasmessa allo Stato Maggiore della Difesa per i necessari approfondimenti.
Si tratta di una risposta interlocutoria che non entra ancora nel merito dei quesiti sollevati, ma conferma l’apertura di un approfondimento a livello centrale.
Il SIULM sta operando su più direttrici:
Richiesta di chiarimenti ufficiali sull’ambito di applicazione della norma
Sollecito per l’emanazione di una direttiva interpretativa interforze
Verifica della possibilità di convenzioni assicurative dedicate al personale
Vigilanza affinché non si creino disparità o aggravi economici ingiustificati
Particolare attenzione è rivolta agli agenti contabili, ai RUP e alle altre figure previste dal codice dei contratti, categorie maggiormente esposte sotto il profilo della responsabilità erariale e oggi direttamente coinvolte dall’obbligo assicurativo.
Il SIULM continuerà a seguire con la massima attenzione l’evoluzione della vicenda, mantenendo costantemente informato il personale e intervenendo in tutte le sedi competenti per garantire:
- certezza normativa
- equità applicativa
- tutela economica
- salvaguardia della dignità professionale dei militari
L’obiettivo è chiaro: assicurare che l’adempimento di funzioni istituzionali non si traduca in un aggravio sproporzionato a carico di chi serve lo Stato con responsabilità e professionalità. Iscriviti al SIULM www.siulm.it La tua tutela


